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giovedì 22 aprile 2010

Sim disattivate: ancora AgCom contro H3G

Fonte http://www.mondo3.com/3-italia/2010-01-20-sim-disattivateagcom-contro-h3g.html

Ancora nuove delibere di contenzioso utente-operatore definite in Agcom nei mesi scorsi e inerenti le famose disattivazioni attuate da 3 Italia il 20 luglio 2007. Per la precisione si tratta delle delibere 26/09/CIR e 38/09/CIR pubblicate di recente.
Ormai è consolidato l’orientamento dell’Autorità che condanna il comportamento del gestore ovvero la disattivazione dell’utenza senza aver garantito all’utente il 13° mese in ricezione (Condizioni Generali di Abbonamento valide per le sim ricaricabili attivate fino al 15 maggio 2006).

Nella delibera 26/09/CIR Agcom ha ordinato all’operatore:

  1. Riaccredito dell’intero credito residuo pari a 780,00 € su nuova utenza da attivare o su quella eventualmente già attiva con lo stesso numero di utenza.
  2. Per l’illegittima disattivazione, indennizzo di 6 euro al giorno moltiplicato per il numero totale dei giorni di disattivazione dal 20/07/2007 alla data di presentazione dell’istanza all’ AgCom per un totale di 244 giorni pari a 1.464,00 € somma maggiorata degli interessi legali.
  3. Spese di procedura di 50,00

Nell’analoga delibera 38/09/CIR Agcom ha inoltre riportato altri elementi che censurano il comportamento del gestore, in particolare:

Al riguardo, si deve evidenziare che la società H3G S.p.A. non ha addotto alcuna giustificazione in ordine all’assenza di informativa, sollevata dalla parte istante in sede di udienza, secondo cui “l’utente non ha potuto conoscere la data di scadenza della propria scheda ricaricabile H3G, ovvero la data di scadenza del termine dei 13 mesi dall’ultima ricarica effettuata, in quanto allo stato attuale è possibile visualizzare, tramite l’area clienti 133, lo storico delle ricariche effettuate solo negli ultimi sei mesi ma non è possibile verificare la data di scadenza delle USIM”.
D’altronde va altresì tenuto presente che l’operatore non ha preavvisato il cliente dell’imminente disattivazione neanche attraverso modalità alternative.

Inoltre viene evidenziata la scorretta gestione del reclamo dell’utente:
Infine si deve evidenziare la condotta negligente della società H3G S.p.A., tradotta in concreto nella scorretta gestione del cliente, in quanto a fronte del reclamo inoltrato in data 30 luglio 2007 mediante invio di raccomandata A.R., ricevuta dalla predetta Società in data 10 agosto 2007, come attestato dal timbro postale apposto sull’avviso di ricevimento, prodotto in copia agli atti, la società non ha fornito alcun riscontro. Al riguardo, poiché il disposto dell’art. 25, commi 1 e 2, delle Condizioni Generali di Contratto (nonché dell’art. 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP) prevede che la risposta al reclamo deve essere motivata e fornita entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, consegue che il sig. XXX ha diritto ad un indennizzo per la mancata risposta ricevuta.


Agcom ha ordinato quindi all’operatore:

  1. Riaccredito dell’intero credito residuo pari a 3.750,00 € su nuova utenza da attivare o su quella eventualmente già attiva con lo stesso numero di utenza.
  2. Per l’illegittima disattivazione, indennizzo di 6 euro al giorno moltiplicato per il numero totale dei giorni di disattivazione dal 20/07/2007 alla data di presentazione dell’istanza all’ AgCom per un totale di 569 giorni pari a 3.414,00 € (somma maggiorata degli interessi legali).
  3. Per la mancata risposta al reclamo, indennizzo di 3.822,00 € (somma maggiorata degli interessi legali) calcolato secondo il parametro della Carta dei Servizi di H3G S.p.A. (6 euro pro die), da moltiplicare per n.637 giorni intercorrenti tra il 25 settembre 2007 compreso (scaduti i 45 giorni utili per fornire risposta scritta al reclamo ricevuto il 10 agosto 2007) e il 23 giugno 2009, data dell’udienza di discussione della controversia.
  4. Spese di procedura di 150,00 €.
Pubblicato da Massimo Venturini il 20 gennaio 2010 su http://www.mondo3.com/3-italia/2010-01-20-sim-disattivateagcom-contro-h3g.html

mercoledì 17 settembre 2008

Disattivazioni del 20/07/2007: delibera Agcom condanna H3g

E’ passato più di un anno dal famoso 20 luglio 2007: in quella giornata molti utenti con utenza prepagata si sono ritrovati la propria scheda disattivata dal giorno alla notte senza alcuna preventiva comunicazione, con perdita del numero e del credito residuo.

H3g ha sempre sostenuto che la disattivazione fosse legittima in quanto scaduto il termine previsto dal contratto ( 12 mesi più un mese in sola ricezione) senza che l’utente avesse effettuato alcuna ricarica. Viceversa gli utenti hanno sempre contestato sia la mancata applicazione dell’allerta prevista contrattualmente ( 13° mese senza traffico in uscita) sia l’impossibilità di conoscere in maniera rapida ed agevole la scadenza del termine di 13 mesi dall’ultima operazione di ricarica.

Proprio in questi giorni viene finalmente pubblicata la prima delibera Agcom che affronta questa famosa questione: è la delibera n. 67/08/CIR del 29/07/08 relativa al contenzioso tra un utente e H3g. Nel caso specifico, l’utenza disattivata aveva tra l’altro un elevato credito ( frutto di autoricarica) ed era stata disattivata per circa 53 giorni, avendo successivamente H3g provveduto a riattivare solo il numero su una nuova usim spedita al cliente.

Queste sono le valutazioni di Agcom:

[...] Rileva al riguardo il disposto dell’articolo 5.4 delle condizioni generali di contratto secondo cui “in caso di servizi prepagati, 3 fornirà al cliente i relativi servizi per un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno di attivazione della Card o dall’ultima operazione di pagamento (ricarica)”. Le predette condizioni fissano quindi un termine entro il quale l’operatore è tenuto a garantire l’erogazione dei servizi telefonici all’intestatario della USIM CARD e, contestualmente, individuano come dies a quo la data di attivazione della scheda ovvero l’ultima operazione di ricarica. Pertanto, preso atto della mancata ricarica della Card nell’arco dei 12 mesi, per il gestore si era effettivamente verificata una delle condizioni per procedere alla disattivazione della USIM.

La stessa norma, però, prosegue prevedendo un obbligo a carico del gestore che serve a tutelare gli interessi dell’utente (che può avvedersi della disattivazione in cui sta per incorrere), poiché stabilisce che allo scadere dei predetti 12 mesi H3G S.p.A. assicura comunque “un ulteriore mese durante il quale la Carta USIM sarà abilitata soltanto alla ricezione dei servizi gratuiti”.

Quest’ultima disposizione non è stata invece garantita da parte della società H3G S.p.A. in favore del proprio cliente XXX, impedendo in sostanza allo stesso, nell’arco dei trenta giorni, di prendere atto della sospensione del servizio telefonico per le chiamate in uscita, così da conoscere lo stato della USIM, effettuare una eventuale ricarica, evitando la disattivazione per scadenza naturale, che per contro è avvenuta, di fatto, senza alcun preavviso.

Ne consegue che il decorso del termine di 12 mesi dall’ultima operazione di pagamento non appare sufficiente a giustificare la disattivazione del servizio e del relativo piano tariffario prescelto, né esclude profili di responsabilità del gestore, in quanto, come detto, lo stesso non ha compiutamente adempiuto al disposto di cui all’ art. 5 delle Condizioni generali di contratto.

L’utente pertanto non solo ha diritto alla riattivazione dello stesso numero di utenza (ciò che è già avvenuto, in quanto tecnicamente ancora possibile) ma anche alla riattivazione del piano tariffario fruito al momento della scadenza (20 luglio 2007).

L’ Agcom si è espressa anche sull’ulteriore richiesta dell’utente inerente la restituzione monetaria o la portabilità dell’intero credito che residuava sulla usim al momento della disattivazione. Queste le decisioni dell’ Authority:

La società è altresì tenuta a riaccreditare sulla medesima utenza l’intero importo di credito (acquistato e/o da autoricarica) che su di essa residuava alla data del 20 luglio 2007, rendendolo disponibile nei limiti normativamente e contrattualmente previsti. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale, la società sarà tenuta alla restituzione (o alla portabilità, se offerta sul mercato) dell’importo di credito residuo che sia stato “acquistato” tramite operazione di pagamento (ricarica) da parte del sig. XXX.

Infine sugli indennizzi dovuti:

La società H3G è altresì tenuta a corrispondere al sig. XXX l’importo di Euro 318,00 per mancata fruizione del servizio, calcolato secondo il parametro di Euro 6,00 di indennizzo per ogni giorno di ritardo nella riattivazione, per un totale di *53 giorni*, con specificazione che la somma così determinata dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia, oltre all’importo di Euro 50,00 per spese di procedura.

martedì 20 maggio 2008

Illeggittima disattivazione dopo 12 mesi senza ricarica utenze cellulari Tre/Tim/Wind/Vodafone

View Current Signatures - Sign the Petition


To: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questa petizione vuole raccogliere il consenso sulla scorretta pratica perpetuata da Tre (in particolare ma la questione sembra estendibile ad altri gestori) nel disattivare le utenze che non hanno ricaricato negli ultimi 12 mesi violando:

1) non aver informato con almeno un SMS sulla data di imminente scadenza della USIM
2) non aver applicato la norma che regolamenta la validità della USIM per 12 + 1 mese di SOLA RICEZIONE (periodo nel quale ci si sarebbe accorti del "problema")
3) Non riconoscendo nel Decreto Bersani il credito accumulato come monetizzabile, quindi tentando di confiscarlo con la scusa che quest'ultimo non è stato "comprato" (facendo finta di non capire che questo è una frazione dei compensi di "TERMINAZIONE" che la stessa Tre incassa dalle nostre telefonate)
4) Interpretando ancora il Decreto Bersani a suo modo: distinguendo la USIM da un servizio "de facto" e poggiando tutto sul fatto che noi si sia comprato non quest'ultimo ma un pezzo di plastica e microchips(!) e perciò non è estendibile alla USIM la norma che dice che nè il credito acquistato nè il servizio hanno più scadenza.
5) Adducendo come "non retroattiva" il Decreto Bersani.

Citando il Legale di ADUC per un analogo caso con Wind:
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Il decreto Bersani vieta agli operatori telefonici di imporre “termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato”, e Wind, interpretando a suo modo la norma, la intende come divieto di far scadere il credito residuo e non le sim. Il divieto del decreto Bersani, pero', e' per il "servizio acquistato". E che cosa e' la sim se non un servizio? Quando andiamo a comprare una sim non vogliamo di certo la carta in se', ma i servizi che con essa acquistiamo: l'attribuzione di un numero di telefono e la possibilita' di utilizzarlo per ricevere ed effettuare chiamate.
[...]
Consigliamo a tutti gli utenti cui e' stata disattivata la sim di intimare a Wind/Tre l'immediata riattivazione con una raccomandata AR di messa in mora e di segnalare l'accaduto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni =====================================================================

Qui si raccolgono in generale le adesioni per muovere un ulteriore chiarimento da parte degli organi di controllo e vigilanza (in particolare e non solo AGCOM) sulle seguenti due questioni:

1) chiarire in modo inequivocabile che nessuna scheda telefonica possa ritenersi "a scadenza"
2) chiarire in modo inequivocabile che ogni credito accumulato debba ritenersi monetizzabile o trasferibile ad altro operatore.

Grazie per ogni consenso,
Sinceramente, il sottoscritto.

Sincerely,

The Undersigned

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