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venerdì 8 marzo 2013

La querelle tra l'On. Toti Lombardo e il Presidente Rosario Crocetta.

Ecco il testo dell'interrogazione del 5 febbraio 2013:


N. 266 - Chiarimenti  in  merito  all'evento 'L'Europa  e  la
           Sicilia' organizzato dalla Presidenza della  Regione
           siciliana.

              Al Presidente della Regione, premesso che:

              il giorno 2 febbraio 2013 si è tenuto, presso  il
           teatro Politeama Garibaldi di Palermo, un  evento  -
           incontro tra il Presidente del  Parlamento  Europeo,
           Martin  Schulz,  ed  il  Presidente  della   Regione
           siciliana, Rosario Crocetta;

              nei  giorni  immediatamente  antecedenti,  questo
           evento è stato pubblicizzato  su  diversi  mezzi  di
           informazione, tra cui un noto quotidiano  nazionale,
           ove,  sotto  il  logo  ufficiale   e   la   dicitura
           'Presidenza della Regione Siciliana'  si  riportava:
           'Il  Presidente  della  Regione  Siciliana   Rosario
           Crocetta ha  il  piacere  di  invitare  i  cittadini
           all'evento 'L'Europa e la Sicilia: Martin  Schulz  e
           Rosario  Crocetta',  che  avrà   luogo   al   Teatro
           Politeama Garibaldi di  Palermo  sabato  2  febbraio
           alle ore 21:00. Parteciperà alla serata la regista e
           sceneggiatrice Roberta  Torre,  esibizione  musicale
           del cantautore siciliano Mario  Venuti;  conduce  la
           serata la  giornalista  Elvira  Terranova.  Ingresso
           libero fino ad esaurimento posti';

              il giorno 24 e  25  febbraio  si  svolgeranno  le
           elezioni politiche per il rinnovo della  Camera  dei
           Deputati e del Senato della Repubblica;

              il Presidente della Regione, Rosario Crocetta,  è
           altresì  leader  e  fondatore   del   movimento  'Il
           Megafono' che con una propria lista, il cui  simbolo
           reca la dicitura 'Lista  Crocetta', concorrerà  alle
           elezioni per il rinnovo del Senato della  Repubblica
           nella Regione;

              ritenuto che:

              ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della  legge  28
           del 2000 ('norme sulla par condicio') 'dalla data di
           convocazione  dei  comizi  elettorali  e  fino  alla
           chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto  a
           tutte  le  amministrazioni  pubbliche  di   svolgere
           attività di comunicazione  ad  eccezione  di  quelle
           effettuate in forma  impersonale  ed  indispensabili
           per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni';

              l'art. 1, comma, 1 punto 4), della legge 150  del
           2000 ('Disciplina delle attività di  informazione  e
           di comunicazione delle  pubbliche  amministrazioni')
           chiarisce che  le 'attività  di  informazione  e  di
           comunicazione  istituzionale  sono  quelle  volte  a
           conseguire:   a)   l'informazione   ai   mezzi    di
           comunicazione   di   massa,    attraverso    stampa,
           audiovisivi   e   strumenti   telematici;   b)    la
           comunicazione esterna  rivolta  ai  cittadini,  alle
           collettività  e  ad  altri  enti   attraverso   ogni
           modalità tecnica ed organizzativa (...)';

              considerato che:

              come meglio  specificato  dal  Co.re.com, 'questo
           divieto è finalizzato ad evitare il rischio  che  le
           amministrazioni,   nello   svolgere   attività    di
           comunicazione istituzionale in  periodo  elettorale,
           possano fornire,  attraverso  modalità  e  contenuti
           informativi  non  neutrali,   una   rappresentazione
           suggestiva a  fini  elettorali  dell'amministrazione
           stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in
           tal modo, l'attività di comunicazione  istituzionale
           a quella dei soggetti politici';

              per le ragioni  sopra  esposte,  risulta  vietata
           qualsiasi forma di  comunicazione  istituzionale  di
           tipo propagandistico oltre  che  tutte  le  attività
           informative  dirette   essenzialmente   a   proporre
           un'immagine   positiva    dell'ente,    delle    sue
           istituzioni  e  dei  suoi  organi,  allo  scopo   di
           legittimarne  l'operato  svolto  o  enfatizzarne   i
           meriti; al  contrario,  deve  ritenersi  ammessa  la
           comunicazione    funzionale    ed     indispensabile
           all'operatività dell'Ente (purché  sempre  in  forma
           impersonale), intendendosi in tal senso quella  che,
           se   omessa,   potrebbe   comportare    un    vulnus
           all'attività istituzionale;

              per sapere:

              se  e  quali  somme  siano  state  impiegate  per
           l'attività di comunicazione istituzionale e, più  in
           generale, per  l'organizzazione  (ad  es.  spese  di
           affitto  della  sala)  dell'evento 'L'Europa  e   la
           Sicilia' del 2 Febbraio 2013;

              se  e  perché  la   comunicazione   istituzionale
           relativa  a  detto   evento   sia   stata   ritenuta
           'funzionale'  ed 'indispensabile' per  l'operatività
           dell'ente  e/o  comunque  in  linea  con   tutti   i
           requisiti all'uopo fissati dal legislatore nazionale
           in materia di par condicio.

             (5 febbraio 2013)
                                         LOMBARDO - DI MAURO

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